
Provvedimenti Giurisdizionali
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Ordinanza Corte d'Appello di Roma del 06/11/2023
Data di inserimento: | 21/11/2023 |
Data modifica: | 21/11/2023 |
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Corte di Appello di Roma
Sospensiva
Il contratto autonomo di garanzia: il diritto creativo di un Giudice
Il caso.
Una srl in liquidazione e i due soci/garanti promuovono un giudizio avverso la BNL su un conto corrente, affidato e revocato con saldo negativo.
Foro competente Roma.
La classica causa di accertamento su conto chiuso dalla banca con un passivo consistente.
Ebbene, il tribunale di Roma-dopo nomina di ctu- accerta che, a fronte del saldo di euro156.277,98 della srl, il saldo effettivo (frutto di ricalcolo) è di euro 14.884,83.
Attendevamo fiduciosi la sentenza che avvalorasse tale risultato soddisfacente.
Ed invece?
Esce una sentenza che lascia basiti per la sua illogicità, anche “pratica”.
Il tribunale dichiara il saldo della società essere di euro 14,884,83;
quello dei garanti di euro 156.277,98.
Con condanne conseguenti.
Da rimanere basisti, perché -tra l’altro-la somma delle due condanne sarebbe stata di importo superiore al richiesto dalla banca che aveva agito in riconvenzionale.
Il “ragionamento” in diritto avanzato dal tribunale era che, avendo i garanti firmato un contratto autonomo di garanzia, non potevano opporre eccezioni.
Semplicemente assurdo.
Dove può arrivare la fantasia di un Giudice? Non ha limiti.
La somma, maggiore, che il tribunale chiede in sentenza ai garanti era comprensiva della somma dovuta dalla società. Quindi delle due, una.
Oppure condannare i garanti per la “differenza” tra il saldo e quanto richiesto alla società.
Non è razionale avere una duplicazione del debito.
Ma tant’è. Ormai non ci stupiamo molto.
Per chi non fosse avvezzo, la fideiussione segue il contratto principale e, bloccando il conto con una causa, la banca non può agire sulla fideiussione
Il contratto autonomo di garanzia è un contratto, appunto, autonomo ed ha vita propria: Intanto il cliente della banca paga, poi si vedrà (detto brutalmente).
Ovviamente abbiamo impugnato davanti alla Corte di Appello di Roma ed avanzato istanza autonoma di sospensiva.
Che viene accolta pochi giorni orsono, limitando la efficacia esecutiva della sentenza di primo grado alla somma “comune” di euro 14.884,83.
Meno male che esistono tre gradi di giudizio.
La Corte di Appello di Roma ha messo a posto le cose.
E svilisce anche la tesi che un contratto autonomo di garanzia non possa essere impugnato, per vizi propri del rapporto garantito, da parte di chi lo ha firmato.
Giustamente la Corte rileva che -alla luce di una Cassazione recentissima (9071/2023) - si avrebbe uno squilibrio a tutto vantaggio della banca.
Qualora adottata la tesi contraria, il creditore potrebbe ottenere, a mezzo del garante, quel risultato che con una azione diretta non potrebbe ottenere dalla banca in prima battuta.
Si allega la ordinanza della Corte di Appello di Roma del 6.11.2023.
Causa avv. Meloni
Consulenza tecnica Riba srl
Ordinanza 31809 del 15/11/2023
Data di inserimento: | 20/11/2023 |
Data modifica: | 20/11/2023 |
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Buongiorno Colleghi.
Nel mio webinar del 13 us ho accennato alla possibilità di ricostruire i rapporti bancari non solo a mezzo degli estratti, ma anche della contabilità.
Ebbene la cassazione, con ordinanza del 15.11, ha ribadito il concetto.
Una ricostruzione del rapporto-anche di lunga durata- consente di poter richiedere alla banca somme anche importanti (Brescia 140.000 euro; Patti 134.000 ed altre), qualora esistenti i presupposti giuridici.
Conseguentemente e come detto nei miei webinar, si ha una ulteriore responsabilità del consulente qualora la contabilità non dovesse essere tenuta con diligenza, arrecando un danno al cliente che volesse -anche su conti correnti chiusi nel decennio- fare azione di recupero verso la banca.
Cordialità.
Avv. Massimo Meloni
Ordinanza Tribunale di Piacenza del 10/11/2023
Data di inserimento: | 15/11/2023 |
Data modifica: | 15/11/2023 |
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Tribunale di Piacenza
Opposizione su decreto ingiuntivo da 2,2 milioni di euro.
Contratti di conto corrente con aperture di credito ipotecarie
Una banca di Parma (ora acquisita da una banca francese) richiede ad una ditta artigiana di Piacenza il saldo di n.2 conti correnti assistiti da ipoteca.
L’importo è notevole: oltre 2.200.000 di euro.
Il decreto ingiuntivo viene emesso non immediatamente esecutivo .
Prontamente opposto per diversi profili, sia di diritto che in ordine al quantum, vengono prodotte n.2 perizie dell Riba srl attestanti un indebito, percepito dalla banca in corso dei rapporti, per euro 1.064.000 circa.
Come noto, alla prima udienza, la banca creditrice chiede concedersi la provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il Giudice, per la concessione della stessa, deve valutare se la opposizione è di pronta soluzione e/o fondata su prova scritta.
Insomma, se sia di pronta soluzione.
Un primo giudizio sommario sulla fondatezza della opposizione, anche se non vincolante per il giudizio finale.
Al fine di bene valutare, il Giudice ha trattenuto a riserva la causa, anche visto il valore in gioco.
La riserva viene sciolta il giorno 10.11 con il provvedimento che si allega in stralcio.
Il Giudice concede la provvisoria esecutività, ma non su l’intero importo ingiunto, bensì limitatamente alla somma non contestata , e come risultante per effetto delle perizie depositate dalla ditta opponente.
E la decisione ha una sua logica.
Il Giudice detrae ,dall’importo richiesto in decreto, le intere somme portate dalle perizie e lamentate come somme da ripetere , poiché ritenute pagate in eccesso dalla opponente .
Precisamente un conto per euro 837.713,67 e altro conto per euro 227.081,20 che vanno detratte dall’importo ingiunto.
Tale che il Giudice concede la provvisoria esecutività limitatamente alla somma di euro 1.064.794,87 ( sorte del decreto ingiuntivo – somme portare dalla perizie) .
Quindi, di fatto, dimezzando l’importo in decreto ingiuntivo.
Il Giudice invita le parti a trovare un accordo.
Il risultato è palese: la trattativa con la banca vedrà come base di partenza la somma del decreto ingiuntivo ridotta al 50% circa.
Soddisfazione sia dello studio legale Meloni sia della Riba srl per avere veduto accolte completamente tutte le istanze e confermate sia le tesi in diritto, sia la valenza delle perizie prodotte anche a fini probatori.
In allegato ordinanza 10.11
Causa avv. Massimo Meloni
Perizie e assistenza tecnico/peritale: Riba srl
Sentenza Tribunale di Patti del 27/09/2023
Data di inserimento: | 31/10/2023 |
Data modifica: | 31/10/2023 |
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Tribunale di Patti
Sentenza di condanna della banca Monte dei Paschi di Siena su conto corrente affidato, estinto.
Conto corrente affidato;
sentenza del 27.9.2023
Il conto acceso con MPS ha operato dal 2006 al 20212.
La prescrizione è stata interrotta con una semplice accomandata del 2015.
I vizi sollevati sono i consueti: indeterminatezza per mancata pattuizione scritta di tassi e condizioni;
usura per alcuni periodi. Ecc.
Il tribunale, in accoglimento della domanda, nomina ctu e ridetermina le somme indebitamente pagate.
Con la sentenza, in recepimento delle risultanze della ctu, il tribunale condanna MPS alla restituzione di euro 134.000, oltre a spese legali e ctu.
Ivi compresi i periodi gravati da usura .
Ovviamente oltre al pagamento degli interessi dalla domanda al saldo.
Calcoli a cura di Riba srl
Causa avv. Meloni e avv. Gullotti.
Provvedimento del GIP di Trento del 26/07/2023
Data di inserimento: | 31/07/2023 |
Data modifica: | 31/07/2023 |
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Trento
Mutuo ipotecario:Querela per usura
• Richiesta di archiviazione del P.M.
• Rigetto da parte del GIP: Delega di Indagine
Un cliente della Riba srl, con la assistenza dell’avv. Meloni, presentava presso la Procura della Repubblica di Trento denuncia/querela per usura avverso il noto istituto di credito M.C. Oggetto un mutuo da 1.400.000.
La querela veniva avvalorata da perizia della Riba srl.
Il PM dopo “indagini” (sic!) affidate dalla Guarda di Finanza chiedeva la archiviazione.
La GdF fondava la richiesta al PM sul presupposto “giuridico” , scritto e ben indicato ,che quel genere di denuncia non trovava seguito presso la Procura di Trento! Che era solita archiviare sempre!
Quindi la GdF esprimeva un parere non tecnico, ma di “andamento” consolidato .
E già questo sarebbe grave, anche se non inusuale, purtroppo.
Peraltro un minimo di carattere tecnico veniva dato “all’indagine” e nei brevi passaggi tecnici che la GdF descriveva ,venivano assunti criteri del tutto errati , anche un po' creativi.
Evidentemente, su tali basi il PM, come detto, non poteva che presentare istanza di archiviazione.
Viceversa, depositata dal querelante, a sua volta, opposizione, con memoria tecnico/giuridica preparata dall’avv. Meloni per l’avv. penalista, si aveva udienza di discussione davanti al GIP. Il quale si riservava la decisione.
Prendeva diverso tempo.
Riserva sciolta il 26.7 con notifica pari data.
Provvedimento che si allega.
Esso obbliga il PM ad esperire altre indagini e ne indica la via.
È pur vero che risulta strano leggere di cms in seno ad un mutuo.
Ma è interessante il ragionamento che il GIP avanza recependo la Cassazione 8806 del 2017: ogni costo connesso al credito deve essere considerato. La interpretazione autentica della l.108/1996.
Speriamo che, soprattutto, si stia sfondando un mutuo di difficoltà (recte: omertoso) in quelle zone tutto rivolto alla difesa del sistema bancario locale.
Ora , peraltro, si potrà procedere a presentare istanza di sospensione della esecuzione al tribunale che la banca ha , nel frattempo, avviato ,nella piu’ totale impunità .
Vi aggiorneremo.
In allegato decreto GIP Trento 26.7.2023
Consulenza giuridica avv. Massimo Meloni
Assistenza tecnico/peritale: Riba srl