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Redazione Perizie Econometriche su Rapporti Bancari


 

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Provvedimenti Giurisdizionali

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Sentenza Tribunale di Viterbo del 20/11/2020 Sentenza Tribunale di Viterbo del 20/11/2020

novità!
Data di inserimento: 23/11/2020
Data modifica: 23/11/2020
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Tribunale di Viterbo
BNL spa

Sentenza del 20.11.2020
Opposizione a decreto ingiuntivo su conto corrente :
contestazione del credito e rideterminazione dei saldi;
revoca e condanna alle spese;
Passaggio in giudicato
CTU

La sentenza oggi commentata presenta una particolarità.
Già il tribunale stesso, con sentenza del 2011, aveva dichiarato nulle le clausole del contratto e rideterminato i saldi ad inizio di quella causa ovvero  al 2005.
La sentenza è passata in giudicato per cui si è formato sia un giudicato interno che esterno.
Nonostante questo ,la BNL spa richiede ed ottiene nel 2016 un decreto ingiuntivo (omettendo di dichiarare la esistenza del titolo precedente) chiedendo al Giudice la condanna del cliente agli importi maturati dalla accensione del conto al saldo, per euro 164.000.
Opposto il decreto ingiuntivo si ha la sentenza che si allega.
Essa, ovviamente, rimarca quanto già dedotto dal primo giudice ovvero la nullità delle clausole relative ai tassi non concordati (conto del 1986); dell’anatocismo , cms ed altro.
Nomina, come richiesto dall’ opponente, ctu la quale espunge la somma di euro 101.000 come non dovuta.
Si ha quindi un saldo passivo di euro 64.000 a debito del cliente.
Il Giudice stigmatizza la condotta della banca che nonostante la sentenza passata in giudicato con le sue censure, ha continuato ad addebitare le poste passive frutto della applicazione di dette clausole .
Insomma, la BNL non ha tenuto conto di una sentenza passata in giudicato a valere sul titolo (il contratto) e “ ha tirato lungo”.
Ovviamente il cliente ha fatto presente la circostanza al Giudice .
E la condanna al pagamento delle spese processuali  ne è la conseguenza.
Ovviamente la BNL deve pagare anche le spese della ctu.
Il caso è di scuola per tutti quei contratti che, indeterminati per assenza di condizioni, vedono la banca applicare il tasso c.d. convenzionale. Una volta accertata la nullità della pattuizione, soprattutto dei tassi, si deve applicare il tasso legale ex art.117, c 4, del TUB con ricalcolo dei saldi.
Nel caso di specie, trattandosi di un decreto ingiuntivo, il Giudice ha revocato lo stesso e condannato al pagamento della somma minore, avendo la banca fatto relativa domanda.
e spese della CTU.
Viene da chiedersi, stante la condotta della banca, chi paga i danni derivati dalla errata segnalazione in Centrale dei Rischi per ben quattro anni, per una somma non dovuta ( quasi tre volte quella segnalata sulla effettiva ) , stante la presenza di un giudicato definitivo del 2005 ( come il Giudice stigmatizza).

Causa avv. Massimo  Meloni
segue  sentenza

Assistenza  tecnico/peritale di parte della Riba srl

Sentenza Tribunale di Alessandria del 20/11/2020 Sentenza Tribunale di Alessandria del 20/11/2020

novità!
Data di inserimento: 23/11/2020
Data modifica: 21/12/2020
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Downloads: 120

Tribunale di Alessandria
Banca Regionale Europea spa

Sentenza del 20.11.2020
Causa di accertamento su conto corrente promossa dal cliente;
rideterminazione dei saldi a seguito di CTU.
Condanna
Rimesse solutorie: onere della prova.

Ritengo di pubblicare la sentenza di una causa, sostanzialmente portata avanti con la collega Cecconi Letizia del Foro di Livorno, perché ci sono aspetti interessanti che vanno oltre alle somme  in gioco .
La questione è sempre quella della indeterminatezza dei contratti di conto corrente.
Con la conseguenziale applicazione dei tassi legali, espunzione dell’anatocismo, della cms ecc.
Per questo spesso i clienti ritenuti debitori, diventano ceditori.
Perché i tassi applicati-che sono superiori a quello legale- non sono stati concordati con l’istituto di credito (per iscritto) e, quindi, non sono dovuti.
Essi debbono essere restituiti stante la nullità della clausola. La differenza tra detto tasso applicato (c.d. convenzionale) e quello legale è tutto a favore del cliente.
Ho pagato 5 ma dovevo pagare 2:la differenza di 3 mi deve essere restituita.
Tempo per tempo, si arriva a somme ingenti.
Ciò detto l’aspetto che piu’ mi ha favorevolmente colpito in questa causetta (non meno importante per la applicazione del diritto) è il capo 2.4 in merito alla sollevata eccezione di prescrizione da parte della banca. La banca sostiene che oltre al decennio, i singoli crediti sono prescritti.
Ebbene. il tribunale, argomenta in modo corretto sull’art.1832 c.c. e sulle rimesse ripristinatorie.
Ponendo le basi per il discorso successivo in merito alle rimesse solutorie.
Sappiamo che vengono indicati come rimesse solutorie quei versamenti che servono a riportare entro l’affidamento il conto (contrattualmente concordato).
Se, invece, i versamenti avvengono all’interno del fido esse sono ripristinatorie perché ripristinano la provvista come concessa dalla banca.
Ebbene, in sentenza, il Giudice pone un punto cardine. La banca ha sollevato la eccezione di prescrizione decennale in modo generico, chiedendo che tutte le rimesse oltre il decennio fossero, appunto, dichiarate prescritte.
Non è poca cosa, considerando che il rapporto di conto è un contratto unitario e quindi si può procedere a ritroso sino alla sua apertura, ben spesso molto distante dal termine decennale. Se accolta la eccezione della banca, il danno per il correntista sarebbe gravissimo.
Tale modo generico di avanzare la eccezione di prescrizione purtroppo viene accolto da diversi Giudici meno attenti e volenterosi di quello di Alessandria.
Ma fatta la premessa di cui sopra ed anche alla luce della Cassazione a Sezioni Unite 24418/2010 (indicata in sentenza a pag. 7) mentre per le rimesse ripristinatorie la prescrizione decorre dalla chiusura del conto (essendo considerato un rapporto unitario), per le rimesse solutorie la prescrizione decorre alla singola annotazione.
E qui il Giudice ben indica che la banca non ha assolto il suo onere probatorio che era quello di indicare quali fossero dette annotazioni, dettagliatamente indicate.
Per la verità, lo scrivente (ex Corte di Appello di Torino) vedrebbe in collateralità anche l’obbligo di indicare -tempo per tempo- la entità del fido concesso mediante produzione, quale onere sempre della banca, dei singoli contratti di affidamento, mutati nel tempo.
Al fine di verificare, appunto, la entità del fido e, in funzione di esso, se la rimessa effettuata fosse all’interno di esso o extrafido.
Soltanto così si può determinare la differenza (recte: natura) delle singole rimesse.
Ma nel caso de quo il fido non ha subito variazioni nel tempo per cui il problema non si è posto.
Relativamente alla condanna alle spese, il Giudice ha ragione.
Ma a volte le decisioni non vengono perse solo dall’avvocato: il cliente deve dire la sua.

Causa avv. Massimo Meloni e Letizia Cecconi
segue sentenza

Assistenza tecnico/peritale di parte della Riba srl

Sentenza Tribunale di Viterbo del 18/11/2020 Sentenza Tribunale di Viterbo del 18/11/2020

novità!
Data di inserimento: 19/11/2020
Data modifica: 19/11/2020
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Si assiste alla prima applicazione in Viterbo della nota sentenza a Sezioni Unite  19597/2020 riguardo alle modalità di conteggio del tasso di mora.

In un mutuo del 2006 ,di originari euro 800.000 , accollato per subentro da terzo soggetto, veniva impugnata la mora pattuita in misura superiore alla soglia. Il mutuo era  in mora già prima della citazione.  
Si chiedeva la declaratoria di gratuità ex art.1815 c.c. del prestito; in subordine la nullità della clausola relativa alla sola mora e la non debenza degli stessi.
Subito dopo la citazione , la banca intimava la risoluzione del mutuo (2014)  .
La BNL spa si costituiva in giudizio ed eccepiva sia la regolarità del tasso ;sia la presenza in contratto della clausola c.d. di salvaguarda che doveva " coprire" il tasso usurario  .
Oltre ad avanzare eccezioni in rito in via preliminare  .

Il tribunale , preliminarmente rigettate dette eccezioni ,passava al merito.

Come detto il mutuo era in mora da anni e risolto successivamente alla notifica della citazione .
Su richiesta della parte attrice, veniva nominata ctu la quale calcolava in 218.000 gli interessi corrispettivi pagati; si dichiarava impossibilitata a calcolare gli interessi di mora per assenza delle quietanze.

Ebbene, il tribunale ha verificato che il tasso di mora pattuito era superiore alla soglia di usura del momento ex l.108/1996 sia  con applicazione della famosa maggiorazione  del 2,1 come da Banca   di Italia, sia senza (ovviamente) .
Peraltro il Giudice non dà seguito alla condanna alla restituzione ( della sola mora) in quanto non prodotte le quietanze ,come indicato dal CTU .
Sul punto applica la sanzione prevista dalla Cassazione a Sezioni Unite 19.597 del settembre 2020 che riduce al tasso di interesse corrispettivo la mora stessa,dichiarandola dovuta in tale misura , previa dichiarazione di nullità della clausola contrattuale.
In merito alla  opposta clausola di salvaguardia , il Tribunale dichiara la stessa, de facto , inefficace  per non avere provato la banca la sua corretta applicazione ovvero avere mantenuto la applicazione del tasso di mora entro la soglia di usura.
Non in diritto.
Anzi, sul punto il Tribunale dichiara che la volontà  delle parti come manifestata nella clausola  sia valida. Ma era onere della banca ( che la oppone alla richiesta  nullità) provare di averla rispettata. Cosa non avvenuta .  

Il tribunale,quindi non accoglie  la invocata declaratoria di gratuità ex art.1815 c.c. del prestito come avanzata dalla attrice , ma dichiara nulla la clausola relativa alla mora come pattuita. Applicando , in via di sostituzione, il tasso di mora non nella misura contrattuale, ma in  misura pari a  quello corrispettivo .
Come,appunto ,previsto dalla Cassazione a Sezioni Unite 19.597/2020 .

Gli esiti " pratici" sul rapporto.
Come la sentenza indica, in contratto il tasso di interesse corrispettivo era pari al 5,45% variabile;
la mora del 10,45% ( 5 punti in piu').
ed il tasso soglia ,ex l.107 , al momento della stipula, era del 7,45%.
Quindi si applica la cass.801/2016 che , finalmente,stabiliva il momento della verifica ai fini del rispetto della legge antiusura essere quello della stipula.
Sembra assurdo ,perchè la l.24/2001 era già chiara. Ma così è stato ed ognuno può farsi le proprie idee sulla mancata applicazione di una legge per ben 15 anni.  

Quindi  usura piena del tasso di mora ed  una differenza , tra tassi,  di 5punti
(mora regolarmente richiesta dalla banca con un precetto successivo alla risoluzione ) .

Ora si dovrà verificare se la mora come richiesta ha inciso e quanto nel rapporto sinallagmatico .

Da precisare che il Giudizio è andato a sentenza poco prima della pubblicazione della sentenza a Sezioni Unite.

La sentenza  presenta alcuni aspetti non condivisibili, come,ad esempio, la mancata acquisizione  al processo delle quietanze ( richieste)  anche da parte del ctu , una volta acclarata  la esistenza del contratto e la applicazione di interessi ultralegali, non contestata ed anzi giustificata dalla banca con la clausola di salvaguardia ( per analogia Cass.25158 del 2020 ad esempio) .
Le quietanze furono richieste sia con la citazione , sia con le memorie istruttorie.
E quindi si dovrebbe applicare,  oltre alla cassazione sopra indicata ,anche la 11554 / 2017 sempre di Cassazione .

Fatto è che, comunque , la sentenza  rappresenta  una , importante, applicazione della (non chiarissima) Cassazione a SS.UU.19597/2020 .


Causa avv.Meloni.
Assistenza tecnica Riba srl

segue testo

Sentenza Tribunale di Treviso del 20/06/2020 Sentenza Tribunale di Treviso del 20/06/2020

novità!
Data di inserimento: 23/06/2020
Data modifica: 23/06/2020
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Tribunale di Treviso
Azione per revocatoria ordinaria di fondo patrimoniale
Rigetto della domanda

Condanna di MPS spa alle spese


Con sentenza 20.6 il tribunale di Trevis rigetta la domanda avanzata dalla Mps spa per la revocatoria di un fondo patrimoniale.
Il tribunale, dopo sapiente analisi dell’istituto e dei requisiti richiesti, nel caso di specie, affronta il delicato passaggio di quanto la banca abbia comunicato ai presunti debitori, la richiesta di pagamento.
Ritiene, infatti. Il Giudice che la banca -per le motivazioni desumibili alla sentenza- abbia inviato richiesta di rientro ben tre anni dopo la costituzione del fondo patrimoniale.
Da cui la mancata conoscenza del debito da parte ei presunti debitori e, soprattutto, la mancata prova della c.d., scientia damni o consiulim fraudis. Ovvero la volontà e la consapevolezza di leggere un diritto di credito altrui, mediante l’atto dispositivo della costituzione del fondo patrimoniale.

causa avv. Massimo Meloni

segue sentenza
Consulenza contabile della Riba srl

Sentenza Tribunale di Roma del 19/06/2020 Sentenza Tribunale di Roma del 19/06/2020

novità!
Data di inserimento: 23/06/2020
Data modifica: 23/06/2020
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Tribunale di Roma
Rapporti di conto corrente

Condanna della Unicredit spa

Di seguito sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 19.6.
Il tribunale, dopo rituale ctu, condanna la banca a restituire al cliente la somma di euro 15.000 circa, oltre spese di Giustizia e ctu.
In dispositivo il Tribunale  motiva rilevando come la banca, per diversi trimestri, abbia applicato interessi usurari.
Da notare che la banca era creditrice di euro 230.000 circa.

Causa avv. Massimo Meloni

segue sentenza
Consulenza contabile della Riba srl

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