
Provvedimenti Giurisdizionali
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Sentenza Tribunale di Treviso del 20/06/2020
Data di inserimento: | 23/06/2020 |
Data modifica: | 23/06/2020 |
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Tribunale di Treviso
Azione per revocatoria ordinaria di fondo patrimoniale
Rigetto della domanda
Condanna di MPS spa alle spese
Con sentenza 20.6 il tribunale di Trevis rigetta la domanda avanzata dalla Mps spa per la revocatoria di un fondo patrimoniale.
Il tribunale, dopo sapiente analisi dell’istituto e dei requisiti richiesti, nel caso di specie, affronta il delicato passaggio di quanto la banca abbia comunicato ai presunti debitori, la richiesta di pagamento.
Ritiene, infatti. Il Giudice che la banca -per le motivazioni desumibili alla sentenza- abbia inviato richiesta di rientro ben tre anni dopo la costituzione del fondo patrimoniale.
Da cui la mancata conoscenza del debito da parte ei presunti debitori e, soprattutto, la mancata prova della c.d., scientia damni o consiulim fraudis. Ovvero la volontà e la consapevolezza di leggere un diritto di credito altrui, mediante l’atto dispositivo della costituzione del fondo patrimoniale.
causa avv. Massimo Meloni
segue sentenza
Consulenza contabile della Riba srl
Sentenza Tribunale di Roma del 19/06/2020
Data di inserimento: | 23/06/2020 |
Data modifica: | 23/06/2020 |
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Tribunale di Roma
Rapporti di conto corrente
Condanna della Unicredit spa
Di seguito sentenza emessa dal tribunale di Roma in data 19.6.
Il tribunale, dopo rituale ctu, condanna la banca a restituire al cliente la somma di euro 15.000 circa, oltre spese di Giustizia e ctu.
In dispositivo il Tribunale motiva rilevando come la banca, per diversi trimestri, abbia applicato interessi usurari.
Da notare che la banca era creditrice di euro 230.000 circa.
Causa avv. Massimo Meloni
segue sentenza
Consulenza contabile della Riba srl
Ordinanza Tribunale di Brescia del 17/06/2020
Data di inserimento: | 18/06/2020 |
Data modifica: | 18/06/2020 |
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Tribunale di Brescia
Ordinanza ammissive di ctu (consulenza tecnica contabile)
Rapporti bancari in causa: conto corrente ante L. 154/92 (acceso nel 1974) e mutuo
Di seguito si pubblica la ordinanza del 17.6 con la quale il Tribunale di Brescia procede a nominare la richiesta ctu contabile.
Si tratta di un conto corrente del 1974 e di un mutuo del 2014 concesso e “ritagliato” nell’importo proprio per portare a zero il saldo del suddetto conto di appoggio: importo 174,150,00 euro.
La nomina di ctu è cosa ormai frequente, ove ricorrano le condizioni.
Nel caso odiernamente trattato per il conto si è richiesto al Giudice di verificare se le condizioni applicate in corso del rapporto, siano state regolarmente pattuite e corrette;
per il mutuo di verificare se i tassi contrattuali pattuiti sono superiori ai tassi di usura. In quel caso il ctu dovrà eliminare tutti gli interessi, in applicazione dell’art. 1815 cc, come richiesto dalla società attrice.
Evidentemente, in diritto ed in base al provato, il Giudice è stato convinto, se ha proceduto a nominare un tecnico che quantifichi gli esiti di una applicazione illegittima delle condizioni
Per il conto nella ordinanza si ha una particolarità molto interessante in diritto e che avrà esiti molto positivi per il cliente.
Nel caso la prescrizione decennale fosse stata eccepita dalla banca e comunque come si legge in ordinanza, la banca abbia depositato gli estratti egli ultimi dieci anni, il saldo iniziale (c.d. di partenza) dovrà essere depurato dagli effetti delle clausole contrattuali ritenute invalide.
Insomma e giustamente, il Giudice afferma che tu banca hai depositato gli estratti soltanto degli ultimi dieci anni, ma il contratto è molto più decorrente nel tempo; essendo il saldo al decennio passivo esso è frutto di clausole nulle che lo rendono viziato. In sintesi, una onda lunga che (ipotizziamo) dal 1974 data di accensione del conto ha effetti anche oggi sul saldo, essendo sempre e ogni tre mesi riportato a nuovo.
Quindi e secondo lo scrivente quel saldo sarà portato a “zero” come si fa già da anni. Questo perché in assenza degli estratti ultradecennali, il ctu non potrà fare alcun riscontro e, quindi, il saldo iniziale al decennio vedrà una bella X sopra. Si riparte dal saldo a zero. È ormai anni che si utilizza tale sistema (la Cassazione è chiara)
La conseguenza sarà che ogni denaro addebitato da dice anni ad oggi a titolo di interesse, dovrà essere restituito al cliente, perché se il passivo non esiste (per la ricostruzione del ctu e come da ordinanza) gli interessi che furono addebitati non sono dovuti.
E quindi il cliente avrà diritto a riavere molti denari.
Questo per due motivi:
uno, appunto, la rideterminazione dei saldi e quindi un effetto restitutorio per quanto versato;
il secondo, per la tipologia diversa di interesse applicato: perché come da ordinanza, il ricalcolo deve essere effettuato a tasso c.d. bot ex art.117 tub che è molto più basso del tasso realmente applicato. Oggi è negativo di fatto, mentre sul conto la banca applica il 6.50%. Ebbene una volta dimostrato che la clausola contrattuale che stabiliva gli interessi è nulla, quella differenza (tra il pagato ed il dovuto) dovrà essere restituita al cliente.
Non solo.
Rideterminare il saldo del conto (che in base al ricalcolo sarà a favore del cliente) comporterà che il mutuo richiesto per ripianare il conto, presenterà un importo non dovuto.
Quindi doppio danno per il cliente causato dalla condotta della banca in corso dei rapporti: interessi sul conto su saldo errato e erogazione di un mutuo con importo eccessivo al dovuto realmente (se dovuto) che ovviamente matura altri interessi.
I casi sopra descritti sono molto frequenti, anche se le banche dichiarano di agire sempre correttamente.
Il punto è a livello probatorio.
Le banche, infatti, sono solite opporre che sono obbligate a conservare gli estratti soltanto per gli ultimi dieci. Spesso il cliente non ha modo di produrre gli estratti ulteriori (ante decennio), perché non li ha conservati. Ma qualora (e come accadde qualche volta) il cliente avesse gli estratti dal sorgere del rapporto (anche trenta anni indietro ad esempio) avrebbe diritto ad una somma rilevantissima di interessi indietro.
Soltanto con una analisi precisa e preventiva si potrà arrivare al risultato oggi ottenuto.
Come sempre, si consiglia prima del contenzioso di fare analizzare le posizioni per verificare se esistono le condizioni per procedere.
In questo caso le perizie a supporto sono della Riba srl.
Causa avv. Massimo Meloni
Ordinanza 17.6 Trib. Brescia
Ordinanza Tribunale di Parma del 23/03/2020
Data di inserimento: | 17/06/2020 |
Data modifica: | 17/06/2020 |
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Tribunale di Parma
Ordinanza 23.3.2020 – notificata via pec il 16.6 dalla Cancelleria
Ordinanza istruttoria: rimessione sul ruolo per integrazione ctu Conto corrente
Il tribunale di Parma, dopo avere trattenuto la causa in decisione a seguito di espletata ctu, rimette la causa sul ruolo per rideterminare i saldi di un conto corrente.
Svolta la ctu ,questa era caduta in grave contraddizione, avendo in una parte motiva, descritto di non avere acquisito in atti un documento contrattuale come prodotto dalla banca leggibile e completo; dall’altra di avere verificato che tutte le condizioni erano state pattuite.
In comparsa conclusionale e, prima, nelle conclusioni parte attrice, a mezzo dall’avv. Meloni, puntualmente evidenziava le carenze della ctu proprio sul punto.
Il Giudice, evidentemente attento, sposa la osservazione, eccezione in senso tecnico, e rimette la causa sul ruolo invitando il ctu a rideterminare i saldi, espungendo gli interessi ultra legali; le commissioni e le spese non pattuite (stante la assenza in atti di un valido contratto).
Il contratto in atti non era completo; era parzialmente illeggibile e non sottoscritto dal cliente (leggasi in parte motiva della ordinanza).
La causa vedeva l'apporto tecnico/ peritale della Riba srl.
Causa avv. Massimo Meloni
segue ordinanza.
Ordinanza Tribunale di Viterbo del 27/05/2020
Data di inserimento: | 01/06/2020 |
Data modifica: | 01/06/2020 |
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Tribunale di Viterbo
Ordinanza 27.5.2020:
Conti correnti chiusi
Ripetizione di indebito
Ordine di esibizione di tutti gli estratti conto dal sorgere del rapporto.
Istanza prodromica ex art. 119 tub
Importanza della perizia
Il tribunale di Viterbo, con ordinanza che si pubblica e molto articolata, dispone la esibizione da parte della banca di tutti gli estratti conto -dal sorgere dei singoli rapporti che sono stati da poco chiusi ed accesi nel 1990- dando seguito alla istanza avanzata prima del giudizio ex art.119 tub.
La ordinanza è assai motivata e merita attenta ed integrale lettura.
Essa e comunque sfugge al richiamo ella Cassazione in punto di onere della produzione da parte della banca qualora i contratti- come nel caso trattato- presentino vizi di indeterminatezza
Sent. 1584 del 2017: Una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione a carico del correntista di interessi ultra legali ovvero anatocistici, la banca ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dalla apertura. In difetto, il Giudice non potrà disporre il ricalcolo tenendo per valido il saldo del primo estratto prodotto, dal momento che la ricostruzione dell'andamento contabile risulterebbe inficiata dal computo di interessi che non spettavano alla banca.
Ord. Cassazione 13.258/2017: Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca per dimostrare l'entità del proprio credito, ha l'onere di produrre tutti gli estratti dall'inizio del rapporto.
E ,per tutte, sentenza del giorno 11.5.2017 n.11554 con la quale la Cassazione ha espressamente indicato l'utilizzo dell'art.119 tub in ordine alla richiesta di documenti ovvero degli estratti e l'obbligo di ctu e di esibizione (Relatore Dolmetta) dichiara
Causa avv.Massimo Meloni
segue ordinanza