Provvedimenti Giurisdizionali
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Sentenza Tribunale di Parma del 29/01/2021
Data di inserimento: | 30/01/2021 |
Data modifica: | 30/01/2021 |
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Tribunale di Parma
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa
Sentenza del 29.1.2021
Conto corrente affidato
Accertamento
Ripetizione di interessi
Indeterminatezza delle condizioni
La sentenza di oggi e che si pubblica rimarca il solco della indeterminatezza delle condizioni del rapporto di conto corrente.
Una Immobiliare di Parma , assistita dall'avv.Meloni, cita in giudizio Cariparma spa.
Lamenta i vizi di indeterminatezza delle condizioni applicate al conto corrente.
Elimina, pertanto , interessi come applicati, spese, condizioni, anatocismo trimestrale, e commissione di massimo scoperto.
La banca-si evince dalla sentenza -chiede 217.717 euro.
Somma che il tribunale ricalcola in euro 97.000circa con una differenza per euro 121.000 non dovuta richiesta indebitamente) .
Perché?
Perché le condizioni applicate non sono mai state oggetto di pattuizione.
In diritto occorre precisare che quando la causa fu promossa , era ancora possibile chiedere la condanna della banca anche con conto in essere.
Nel caso de quo il conto era in essere,ma inattivo(si legge in sentenza)
Giustamente il tribunale dichiara che così non può piu' essere e si limita all'accertamento. E non condanna la banca alla restituzione (anche perchè la somma risultante in eccesso richiesta non è stata pagata dal cliente quindi non la può chiedere indietro ).
Sempre in diritto, preliminarmente, il tribunale rigetta la eccezione della banca di decadenza dal poter contestare i saldi così come la eccezione riguardo alla natura esplorativa della ctu ( che è stata infatti ammessa) .
Resta il fatto che un conto ha visto una riduzione di due terzi.
E che la azienda è entrata in crisi per la richiesta smodata di interessi da parte della banca.
Causa avv. Massimo Meloni
segue sentenza
Assistenza tecnico/peritale di parte della Riba srl
Ordinanza Tribunale di Trento del 15/12/2020
Data di inserimento: | 21/12/2020 |
Data modifica: | 21/12/2020 |
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Tribunale di Trento
Opposizione a decreto ingiuntivo di euro 800.000
Oggetto del rapporto contestato: conto corrente:
contestazione del credito e rideterminazione dei saldi;
Ordinanza di nomina di CTU del 15.12.2020
In allegato ordinanza emessa dal Tribunale di Trento per nomina di ctu.
Ricevuta in notifica ingiunzione di pagamento per euro 800.000, il cliente oppone la stessa.
Solleva eccezioni sui contratti ed errata applicazione dei tassi e condizioni; dell’anatocismo; della verifica della cms ed altro.
Il Giudice, studiata la causa, nomina ctu al fine di verificare la correttezza sia documentale sia dell’operato della banca.
Il CTU avrà anche il compito di documentare tutto ciò che rileverà nel rapporto, integrando i quesiti del Giudice.
Ovviamente dovrà esperire tentativo di conciliazione.
Ricade tra i compiti del ctu, una volta accertata la nullità della pattuizione, soprattutto dei tassi, applicare il tasso legale ex art.117, c 4, del TUB con ricalcolo dei saldi e quindi del rapporto dare/avere tra le parti.
Causa avv. Massimo Meloni
segue ordinanza
Assistenza tecnico/peritale di parte della Riba srl
Sentenza Tribunale di Viterbo del 20/11/2020
Data di inserimento: | 23/11/2020 |
Data modifica: | 23/11/2020 |
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Tribunale di Viterbo
BNL spa
Sentenza del 20.11.2020
Opposizione a decreto ingiuntivo su conto corrente :
contestazione del credito e rideterminazione dei saldi;
revoca e condanna alle spese;
Passaggio in giudicato
CTU
La sentenza oggi commentata presenta una particolarità.
Già il tribunale stesso, con sentenza del 2011, aveva dichiarato nulle le clausole del contratto e rideterminato i saldi ad inizio di quella causa ovvero al 2005.
La sentenza è passata in giudicato per cui si è formato sia un giudicato interno che esterno.
Nonostante questo ,la BNL spa richiede ed ottiene nel 2016 un decreto ingiuntivo (omettendo di dichiarare la esistenza del titolo precedente) chiedendo al Giudice la condanna del cliente agli importi maturati dalla accensione del conto al saldo, per euro 164.000.
Opposto il decreto ingiuntivo si ha la sentenza che si allega.
Essa, ovviamente, rimarca quanto già dedotto dal primo giudice ovvero la nullità delle clausole relative ai tassi non concordati (conto del 1986); dell’anatocismo , cms ed altro.
Nomina, come richiesto dall’ opponente, ctu la quale espunge la somma di euro 101.000 come non dovuta.
Si ha quindi un saldo passivo di euro 64.000 a debito del cliente.
Il Giudice stigmatizza la condotta della banca che nonostante la sentenza passata in giudicato con le sue censure, ha continuato ad addebitare le poste passive frutto della applicazione di dette clausole .
Insomma, la BNL non ha tenuto conto di una sentenza passata in giudicato a valere sul titolo (il contratto) e “ ha tirato lungo”.
Ovviamente il cliente ha fatto presente la circostanza al Giudice .
E la condanna al pagamento delle spese processuali ne è la conseguenza.
Ovviamente la BNL deve pagare anche le spese della ctu.
Il caso è di scuola per tutti quei contratti che, indeterminati per assenza di condizioni, vedono la banca applicare il tasso c.d. convenzionale. Una volta accertata la nullità della pattuizione, soprattutto dei tassi, si deve applicare il tasso legale ex art.117, c 4, del TUB con ricalcolo dei saldi.
Nel caso di specie, trattandosi di un decreto ingiuntivo, il Giudice ha revocato lo stesso e condannato al pagamento della somma minore, avendo la banca fatto relativa domanda.
e spese della CTU.
Viene da chiedersi, stante la condotta della banca, chi paga i danni derivati dalla errata segnalazione in Centrale dei Rischi per ben quattro anni, per una somma non dovuta ( quasi tre volte quella segnalata sulla effettiva ) , stante la presenza di un giudicato definitivo del 2005 ( come il Giudice stigmatizza).
Causa avv. Massimo Meloni
segue sentenza
Assistenza tecnico/peritale di parte della Riba srl
Sentenza Tribunale di Alessandria del 20/11/2020
Data di inserimento: | 23/11/2020 |
Data modifica: | 21/12/2020 |
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Tribunale di Alessandria
Banca Regionale Europea spa
Sentenza del 20.11.2020
Causa di accertamento su conto corrente promossa dal cliente;
rideterminazione dei saldi a seguito di CTU.
Condanna
Rimesse solutorie: onere della prova.
Ritengo di pubblicare la sentenza di una causa, sostanzialmente portata avanti con la collega Cecconi Letizia del Foro di Livorno, perché ci sono aspetti interessanti che vanno oltre alle somme in gioco .
La questione è sempre quella della indeterminatezza dei contratti di conto corrente.
Con la conseguenziale applicazione dei tassi legali, espunzione dell’anatocismo, della cms ecc.
Per questo spesso i clienti ritenuti debitori, diventano ceditori.
Perché i tassi applicati-che sono superiori a quello legale- non sono stati concordati con l’istituto di credito (per iscritto) e, quindi, non sono dovuti.
Essi debbono essere restituiti stante la nullità della clausola. La differenza tra detto tasso applicato (c.d. convenzionale) e quello legale è tutto a favore del cliente.
Ho pagato 5 ma dovevo pagare 2:la differenza di 3 mi deve essere restituita.
Tempo per tempo, si arriva a somme ingenti.
Ciò detto l’aspetto che piu’ mi ha favorevolmente colpito in questa causetta (non meno importante per la applicazione del diritto) è il capo 2.4 in merito alla sollevata eccezione di prescrizione da parte della banca. La banca sostiene che oltre al decennio, i singoli crediti sono prescritti.
Ebbene. il tribunale, argomenta in modo corretto sull’art.1832 c.c. e sulle rimesse ripristinatorie.
Ponendo le basi per il discorso successivo in merito alle rimesse solutorie.
Sappiamo che vengono indicati come rimesse solutorie quei versamenti che servono a riportare entro l’affidamento il conto (contrattualmente concordato).
Se, invece, i versamenti avvengono all’interno del fido esse sono ripristinatorie perché ripristinano la provvista come concessa dalla banca.
Ebbene, in sentenza, il Giudice pone un punto cardine. La banca ha sollevato la eccezione di prescrizione decennale in modo generico, chiedendo che tutte le rimesse oltre il decennio fossero, appunto, dichiarate prescritte.
Non è poca cosa, considerando che il rapporto di conto è un contratto unitario e quindi si può procedere a ritroso sino alla sua apertura, ben spesso molto distante dal termine decennale. Se accolta la eccezione della banca, il danno per il correntista sarebbe gravissimo.
Tale modo generico di avanzare la eccezione di prescrizione purtroppo viene accolto da diversi Giudici meno attenti e volenterosi di quello di Alessandria.
Ma fatta la premessa di cui sopra ed anche alla luce della Cassazione a Sezioni Unite 24418/2010 (indicata in sentenza a pag. 7) mentre per le rimesse ripristinatorie la prescrizione decorre dalla chiusura del conto (essendo considerato un rapporto unitario), per le rimesse solutorie la prescrizione decorre alla singola annotazione.
E qui il Giudice ben indica che la banca non ha assolto il suo onere probatorio che era quello di indicare quali fossero dette annotazioni, dettagliatamente indicate.
Per la verità, lo scrivente (ex Corte di Appello di Torino) vedrebbe in collateralità anche l’obbligo di indicare -tempo per tempo- la entità del fido concesso mediante produzione, quale onere sempre della banca, dei singoli contratti di affidamento, mutati nel tempo.
Al fine di verificare, appunto, la entità del fido e, in funzione di esso, se la rimessa effettuata fosse all’interno di esso o extrafido.
Soltanto così si può determinare la differenza (recte: natura) delle singole rimesse.
Ma nel caso de quo il fido non ha subito variazioni nel tempo per cui il problema non si è posto.
Relativamente alla condanna alle spese, il Giudice ha ragione.
Ma a volte le decisioni non vengono perse solo dall’avvocato: il cliente deve dire la sua.
Causa avv. Massimo Meloni e Letizia Cecconi
segue sentenza
Assistenza tecnico/peritale di parte della Riba srl
Sentenza Tribunale di Viterbo del 18/11/2020
Data di inserimento: | 19/11/2020 |
Data modifica: | 19/11/2020 |
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Si assiste alla prima applicazione in Viterbo della nota sentenza a Sezioni Unite 19597/2020 riguardo alle modalità di conteggio del tasso di mora.
In un mutuo del 2006 ,di originari euro 800.000 , accollato per subentro da terzo soggetto, veniva impugnata la mora pattuita in misura superiore alla soglia. Il mutuo era in mora già prima della citazione.
Si chiedeva la declaratoria di gratuità ex art.1815 c.c. del prestito; in subordine la nullità della clausola relativa alla sola mora e la non debenza degli stessi.
Subito dopo la citazione , la banca intimava la risoluzione del mutuo (2014) .
La BNL spa si costituiva in giudizio ed eccepiva sia la regolarità del tasso ;sia la presenza in contratto della clausola c.d. di salvaguarda che doveva " coprire" il tasso usurario .
Oltre ad avanzare eccezioni in rito in via preliminare .
Il tribunale , preliminarmente rigettate dette eccezioni ,passava al merito.
Come detto il mutuo era in mora da anni e risolto successivamente alla notifica della citazione .
Su richiesta della parte attrice, veniva nominata ctu la quale calcolava in 218.000 gli interessi corrispettivi pagati; si dichiarava impossibilitata a calcolare gli interessi di mora per assenza delle quietanze.
Ebbene, il tribunale ha verificato che il tasso di mora pattuito era superiore alla soglia di usura del momento ex l.108/1996 sia con applicazione della famosa maggiorazione del 2,1 come da Banca di Italia, sia senza (ovviamente) .
Peraltro il Giudice non dà seguito alla condanna alla restituzione ( della sola mora) in quanto non prodotte le quietanze ,come indicato dal CTU .
Sul punto applica la sanzione prevista dalla Cassazione a Sezioni Unite 19.597 del settembre 2020 che riduce al tasso di interesse corrispettivo la mora stessa,dichiarandola dovuta in tale misura , previa dichiarazione di nullità della clausola contrattuale.
In merito alla opposta clausola di salvaguardia , il Tribunale dichiara la stessa, de facto , inefficace per non avere provato la banca la sua corretta applicazione ovvero avere mantenuto la applicazione del tasso di mora entro la soglia di usura.
Non in diritto.
Anzi, sul punto il Tribunale dichiara che la volontà delle parti come manifestata nella clausola sia valida. Ma era onere della banca ( che la oppone alla richiesta nullità) provare di averla rispettata. Cosa non avvenuta .
Il tribunale,quindi non accoglie la invocata declaratoria di gratuità ex art.1815 c.c. del prestito come avanzata dalla attrice , ma dichiara nulla la clausola relativa alla mora come pattuita. Applicando , in via di sostituzione, il tasso di mora non nella misura contrattuale, ma in misura pari a quello corrispettivo .
Come,appunto ,previsto dalla Cassazione a Sezioni Unite 19.597/2020 .
Gli esiti " pratici" sul rapporto.
Come la sentenza indica, in contratto il tasso di interesse corrispettivo era pari al 5,45% variabile;
la mora del 10,45% ( 5 punti in piu').
ed il tasso soglia ,ex l.107 , al momento della stipula, era del 7,45%.
Quindi si applica la cass.801/2016 che , finalmente,stabiliva il momento della verifica ai fini del rispetto della legge antiusura essere quello della stipula.
Sembra assurdo ,perchè la l.24/2001 era già chiara. Ma così è stato ed ognuno può farsi le proprie idee sulla mancata applicazione di una legge per ben 15 anni.
Quindi usura piena del tasso di mora ed una differenza , tra tassi, di 5punti
(mora regolarmente richiesta dalla banca con un precetto successivo alla risoluzione ) .
Ora si dovrà verificare se la mora come richiesta ha inciso e quanto nel rapporto sinallagmatico .
Da precisare che il Giudizio è andato a sentenza poco prima della pubblicazione della sentenza a Sezioni Unite.
La sentenza presenta alcuni aspetti non condivisibili, come,ad esempio, la mancata acquisizione al processo delle quietanze ( richieste) anche da parte del ctu , una volta acclarata la esistenza del contratto e la applicazione di interessi ultralegali, non contestata ed anzi giustificata dalla banca con la clausola di salvaguardia ( per analogia Cass.25158 del 2020 ad esempio) .
Le quietanze furono richieste sia con la citazione , sia con le memorie istruttorie.
E quindi si dovrebbe applicare, oltre alla cassazione sopra indicata ,anche la 11554 / 2017 sempre di Cassazione .
Fatto è che, comunque , la sentenza rappresenta una , importante, applicazione della (non chiarissima) Cassazione a SS.UU.19597/2020 .
Causa avv.Meloni.
Assistenza tecnica Riba srl
segue testo