
Provvedimenti Giurisdizionali
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Sentenza Tribunale di Brindisi del 15/01/2020
Data di inserimento: | 01/04/2020 |
Data modifica: | 01/04/2020 |
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Tribunale di Brindisi
Sentenza del 15.1.2020 n.74
(da Il Caso .it del 31.3)
Sommatoria
La sentenza del tribunale di Brindisi che si allega, sembra -dopo ben 7 anni – seguire pedissequamente il ragionamento che lo scrivente ebbe a sviluppare sulla legge 24/2001,sulla Cassazione 350/2013 e sull’art. 644 cp nonché sulla costruzione contenutistica dei contratti di mutuo ove appariva la clausola sulla mora che stabiliva che “su ogni e qualsiasi somma scaduta e non pagata sarebbe stato applicato l’interesse di mora pari a……………”.
Tale analisi portò alla nascita della c.d. sommatoria, portata avanti da una nota società di Brescia che aveva commissionato dei pareri allo scrivente.
Detti pareri ,con i suoi contenuti, ebbero ad essere oggetto non solo di studio ed applicazione, ma anche di scherno.
Alcuni giudici definirono la tesi “all inclusive” (Verona) altri tesi infondata sia in fatto che in diritto ecc.
In realtà se si paragona il contenuto dei pareri (reperibili in questo sito) alla sentenza del tribunale di Brindisi, sembra che la seconda sia stata tratta dai primi.
Attenzione: una rondine non fa primavera.
Chi scrive se ne rende conto perfettamente, ma alcune valutazioni debbono essere fatte.
Innanzitutto essendo chi scrive un garantista se la tesi della sommatoria -sposata poi anche dalla Cassazione (come recita la sentenza di Brindisi,) nel 2017 serve a tutelare un solo cittadino la cosa è di ampia soddisfazione.
Altra valutazione è che le tesi in diritto faticano ad emergere, specialmente se rischiano di far “saltare il banco” (leggi ceto bancario).
Ed ancora.
Il fatto che un Giudice di Brindisi (che vale quanto uno di Milano ,ad esempio) dica la verità, non vuole dire che è isolato, ma che ha coraggio ed applica la legge senza pensare alle conseguenze socio/economico/politiche che dalla sua decisione possano sorgere.
Saremo stati precursori nel 2013 già con la 350 di Cassazione e i suoi contenuti ampiamente motivati nei suddetti pareri?
avv. Massimo Meloni
segue testo integrale della sentenza
Tribunale di Milano - Notifica CTU del 17/03/2020
Data di inserimento: | 17/03/2020 |
Data modifica: | 17/03/2020 |
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Tribunale di Milano
Nomina di CTU su mutuo Comifin spa
Indeterminatezza delle condizioni.
Anche in un momento difficile e complesso come quello che stiamo vivendo, la nostra attività non vede sosta e la Giustizia risulta operativa.
Il cliente, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di un capoluogo veneto, chiede di essere tutelato avverso la finanziaria Comifin spa, adducendo di avere stipulato un mutuo importante anni addietro.
Viene dapprima analizzato il contratto e, accertata la presenza di vizi, viene introdotto il giudizio con la rituale costituzione della Comifin spa.
È di oggi, 17.3, la notifica della cancelleria del Tribunale di Milano di ordinanza con la quale viene nominato un consulente tecnico di ufficio, dalla Sesta Sezione, su mutuo concesso dalla finanziaria per le farmacie Comifin spa.
Il ctu dovrà procedere a rideterminare il piano di ammortamento del mutuo a tasso ex art.117 tub.
La eccezione che porta a tal decisione è da ricercare nelle falle che presenta il contratto.
I tassi non sono chiari e, secondo consolidato orientamento della cassazione (es.16907/2019), tale vizio porta alla nullità della clausola.
Interessante è che il contratto di finanziamento viene – come da eccezione dell’attore- inquadrato nello schema tipico del mutuo e come tale definito.
La cosa non era pacifica.
Tale inquadramento è utile anche ai fini della l.108/1996.E non solo.
La udienza di giuramento è stata anche messa a breve (5.5.), considerando ciò che il Tribunale di Milano -e proprio la Sesta sezione- sta passando.
Uno dei due Magistrati risultati positivi al virus corona era della Sesta, come pubblicizzato dalla stampa.
La causa vedeva l'apporto peritale della Riba srl che ha svolto una analisi contabile preliminare (per mostrare al Cliente il quantum restitutorio teoricamente ricavabile ) e supportato il giudizio con una sua perizia , in punto di quantum . La Riba srl svolgerà anche la funzione di ctp.
Segue ordinanza
Causa avv. Massimo Meloni
Ordinanza Tribunale di Viterbo del 14/02/2020
Data di inserimento: | 17/02/2020 |
Data modifica: | 17/02/2020 |
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Tribunale civile di Viterbo
Ordinanza 14.2.2020 notificata il 17
Rapporti di conto
Rimessione sul ruolo
Nomina di CTU contabile
Il tribunale dopo avere trattenuto la causa in decisione senza procedere a concedere i richiesti ctu e ordine di esibizione degli estratti e dei contratti , ha rimesso la causa sul ruolo .
La causa ha per oggetto due conti correnti ,utilizzati quali sbf e fido di cassa, revocati.
Convenuta in giudizio la banca MPS ,questa produce dei documenti di sintesi e non dei contratti.
Inoltre detti documenti di sintesi sono relativi a rapporti di conto corrente e non agli affidamenti.
Il Giudice ritiene tale produzione sufficiente e con ordinanza del11.10.2018 rinvia la causa in decisione , senza concedere la consulenza ed senza ordinare alla banca il deposito dei contratti e degli estratti.
Come chiesto dalla ditta attrice.
Si procede al deposito delle comparse conclusionali con le quali la parte attrice ripercorre il processo.
La difesa della ditta attrice analizza puntualmente i documenti prodotti , eccependone la fallacità e la non rispondenza ai canoni di legge.
Evidentemente convincendo il Magistrato che, invece di emettere una sentenza certamente negativa, rimette la causa in istruttoria e nomina ctu , ordinando alla MPS il deposito dei contratti e di tutti gli estratti.
I quesiti sono mirati alla verifica della regolare pattuizione delle condizioni praticate ; alla approvazione specifica dello ius variandi in corso di rapporto ; alla pattuizione della pratica anatocistica,applicata,ma non approvata dalle parti.
La verifica,altresì,coinvolge l'accertamento di eventuali pattuizioni di tassi di usura nei contratti .
Rispetto al Magistrato che è tornato sui suoi passi revocando una ordinanza che sembrava granitica.
Tale precedente- non certamente unico nel panorama della Giurisprudenza italiana- deve far riflettere se collegato al d. lgs 14/2019 (Nuovo Codice della Crisi di Impresa e della insolvenza) , perchè rivedere i debiti con gli istituti di credo diventa vitale per la ditta ( in questo caso una ditta artigiana ) che può " gettare sul piatto" del bilancio le risultanze sia peritali che di causa. Ricordiamoci che la revoca degli affidamenti costituisce un indice che fa scattare gli alert.
Causa avv. Meloni con la consulenza tecnica della Riba srl
Segue ordinanza
Sentenza Tribunale di Milano del 24/01/2020
Data di inserimento: | 27/01/2020 |
Data modifica: | 28/01/2020 |
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Condanna nei confronti della Comifin , finanziaria delle farmacie .
Per tre finanziamenti di complessivi euro 2.200.000 ed accesi tutti nel 2010, con ammortamento di 15 anni, alla data di citazione del 4.12.2017 il CTU ha accertato somme per interessi non dovuti per euro 660.000.
La sentenza condanna alla loro refusione.
Ed anche al rimborso delle spese di ctu ed alle spese legali.
Il tema è sempre quello:la fallacità dei contratti e il mancato rispetto della normativa pertinente.
L'ammortamento , da quella data, dovrà vedere applicato il saggio di interesse legale e non quello pattuito in contratto.
La causa vedeva l'apporto peritale della Riba srl che ha svolto anche la funzione di ctp.
segue stralcio della sentenza
Stralcio CTU - Tribunale di Milano - 20/01/2020
Data di inserimento: | 23/01/2020 |
Data modifica: | 23/01/2020 |
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Tribunale di Milano
Si pubblica stralcio di ctu notificata alle parti per eventuali osservazioni in data 20.1.2020.
La causa ha per oggetto due contratti di mutuo concessi dalla Comifin spa ad un farmacista veneto.
I due contratti, entrambi del 2012, vedono importo nozionale di euro 1.350.000 e di euro 190.000.
Durata pattizia per entrambi , 216 mesi con rata mensile .
Quindi scadenza naturale al 2030.
Il ctu- incaricato di eseguire un ricalcolo a tasso bot ex art.117 tub e determinare un nuovo piano di ammortamento, come richiesto dalla farmacia attrice- ha indicato le risultanze che si allegano.
Alla data di avvio del giudizio (dicembre 2018) la farmacia aveva per il mutuo di euro 1.350.000 pagato in eccesso la somma di euro 457.826,40 ;
Per il mutuo da euro 190,000 alla data di citazione, la farmacia aveva pagato in eccesso la somma di euro 63.799,29 .
In sintesi, al momento dell’avvio del giudizio, i due contratti erano già stati adempiuti in modo diverso, avendo di fatto già pagato rate ingenti.
Il ctu compensa con quanto ancora dovuto per capitale e determina la differenza – alla data di notifica della citazione- l’importo ancora dovuto alla finanziaria.
Che dovrà essere composto in un nuovo piano di ammortamento a tasso legale.
Quindi con rate decisamente piu’ basse.
La differenza che ha comportato le somme in eccesso, sta nella applicazione del tasso ex art.117 tub a quello convenzionale ed applicato.
Va da sé che le rate corrisposte nelle more del giudizio- ancora gravate da tasso convenzionale- dovranno essere rideterminate anche esse al tasso bot e la differenza ancora ricalcolata in sfavore della finanziaria ( e quindi o restituzione o compensazione ) .
La sentenza- che certamente cristallizzerà tali dati- dovrà contenere anche la condanna di restituzione della finanziaria alla restituzione delle somme pagate nel corso del giudizio, perché non dovute ( ma non ricomprese nella ctu che fa stato all’avvio del giudizio) .
La vicenda fa il paio con altre cause già arrivate a sentenza e con gli stessi esiti.
Gli effetti saranno:
- Il farmacista si è veduto riconoscere pagamenti in eccesso per somme ingenti che andrà a recuperare in compensazione sul capitale residuo , perché appunto pagate senza obbligazione sottostante ;
- Considerata la CTU , si vede abbassare notevolmente le rate a scadere .
- - Recupera il differenziale per interessi sul
- le rate pagate nelle more del processo.
Nel caso de quo di ben 10 anni (2020/2030).
Causa dell’avv. Meloni
segue stralcio ctu